La Corte di di Cassazione, con la sua l’ordinanza n. 25495 depositata il 17 settembre 2025 ha affermato che l’assegno divorzile può essere riconosciuto anche in caso di scioglimento di un’unione civile tra due donne. In questo caso si parla di assegno di cessazione dell’unione.
I principi sono gli stessi previsti per il matrimonio e il diritto all’assegno dipende dal fatto che la richiedente si trovi in condizioni di difficoltà.
La funzione dell’assegno infatti, può essere:
- assistenziale;
- compensativa.
Funzione assistenziale dell’assegno
Nel primo caso viene riconosciuto se la richiedente non ha mezzi sufficienti per soddisfare le proprie esigenze di vita essenziali.
L’assegno non è parametratato al tenore di vita tenuto durante il perdurare della coppia, ma è misurato sullle necessità esistenziali ed ha la funzione di compensare le rinunce affrontate nella vita di coppia.
Funzione compensativa
In questo caso l’assegno viene riconosciuto quando chi lo richiede ha contribuito alla crescita del patrimonio comune e personale della partner. In questo caso, l’assegno può essere collegato e misurato al contributo fornito durante l’unione.
La distinzione con l’assegno di mantenimento
Questo è previsto solo in caso di separazione nel matrimonio.
La ragione è che il vincolo matrimoniale continua anche durante la separazione e il riconoscimento di un contributo alla parte più debole economicamente è fondato sul dovere di assistenza materiale e morale.
La sua valutazione è collegata al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio per garantire al coniuge più debole di conservarlo.
La differenza con l’assegno di divorzio
L’assegno di divorzio, invece, presuppone lo scioglimento del vincolo.
Gli ex coniugi cominciano una vita autonoma e tra loro rimane un vincolo di solidarietà. Anche se entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi per godere di una vita autonoma e dignitosa, viene riconosciuta la necessità, a determinate condizioni, del contributo del coniuge più forte.



