Per evitare conflitti in caso di crisi familiare risolta con separazione o divorzio e in cui sia previsto l’affidamento dei figli a uno dei genitori, soccorrono le disposizioni chiave del Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna in accordo con l’Ordine degli Avvocati di Ravenna in vigore dal 16/07/2015.
Puoi scaricare una copia del protocollo sui procedimenti familiari cliccando qui.
Queste disposizioni si applicano a tutti i figli minorenni, maggiorenni portatori di handicap e maggiorenni non economicamente autosufficienti della coppia in crisi.
Le norme riguardano le spese ordinarie e straordinarie relative al loro mantenimento, le regole su consenso preventivo, documentazione, e dinamiche di pagamento e costituiscono una guida pratica per gli avvocati, i genitori e operatori sociali eventualmente coinvolti.
Nel diritto di famiglia, la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie relative al mantenimento dei figli è cruciale per definire le obbligazioni di ciascun genitore durante separazione o divorzio.
Ogni Tribunale adotta e si attiene alle proprie linee guida. Quello di Ravenna propone regole chiare per identificare, documentare e gestire queste spese, avendo attenzione all’interesse del minore, alla riservatezza e all’efficienza procedurale.
Le spese ordinarie e quelle straordinarie, definizione
Sono spese ordinarie e, come tali, sono generalmente coperte dall’assegno di mantenimento e non richiedono consenso preventivo tra i genitori, gli esborsi per, ad esempio:
- Vitto e vestiario ordinario;
- Utenze domestiche e affitto/uso della casa;
- Materiale scolastico ricorrente;
- Medicinali di uso comune (i cosiddetti “farmaci da banco”).
Sono considerate spese straordinarie quelle che vengono così definite dalle parti o che non sono state definite altrimenti e possono essere occasionali, significative o voluttuarie.
Queste si distinguono in due diverse tipologie, quelle che hanno bisogno dell’accordo preventivo tra i genitori e quelle che invece non richiedono il consenso del genitore non affidatario ma che vanno documentate.
Spese straordinarie con e senza il consenso dell’ex coniuge
Tra le spese straordinarie che richiedono consenso preventivo e vanno poi documentate dal genitore che le sostiene, rientrano:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportune per l’educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari; viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN; cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-psichiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori);
- acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino; attività sportiva e/o comprensiva dell’attrezzatura e di quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva; corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro.
Le spese straordinarie che non richiedono il consenso preventivo (ma vanno comunque documentate) includono:
- spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese parascolastiche (prescuola e post-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell’orario scolastico ordinario dei figli con l’orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o di uno dei genitori; baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili);
- spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN; cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico-psichiche presenti dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
Quando un genitore ritiene di dover sostenere spese straordinarie da concordare con l’altro genitore, deve presentare una pronta richiesta scritta (oltre alle mail valgono anche i messaggi Whatsapp o tramite altre piattaforme social).
L’altro genitore dovrà replicare tempestivamente, cioé nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta, sempre per iscritto e motivando esplicitamente se non intende aderire alla spesa.
Se non risponderà, il silenzio verrà considerato un assenso alla richiesta.
Per maggiori chiarimenti, fissare un appuntamento o contattare l’avvocata Antonella Tarroni, clicca qui.



