Diritto di famiglianewsI presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale

03/03/202085
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di Antonella Tarroni

Nella mia esperienza professionale è accaduto spesso che i miei clienti (soprattutto le madri) avanzassero questa richiesta: “avvocato, voglio che mio marito (o il mio convivente, a seconda dei casi) sia dichiarato decaduto dalla potestà sui figli e voglio che loro non portino più il cognome del padre”.

È bene chiarire che la decadenza dalla potestà genitoriale, oltre ad essersi trasformata in decadenza dalla responsabilità genitoriale con la riforma della filiazione di cui al D. Lgs. 154/2013, non comporta la perdita del cognome paterno, perdita che si può ottenere solo all’esito di un giudizio di disconoscimento di paternità con accoglimento della relativa domanda.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall’art. 330 cod. civ. secondo il quale essa può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.

Il presupposto per la pronuncia di decadenza è quindi la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale ed il conseguente provvedimento è volto a cancellare il ruolo genitoriale a tutela dei figli minori. In sostanza tale decisione ha natura sia sanzionatoria nei confronti di un genitore gravemente inadempiente, sia preventiva al fine di evitare la reiterazione del comportamento e la conseguente ripetizione dei danni già cagionati ai minori.

La decadenza può essere adottata sia su richiesta di una parte (solitamente l’altro genitore), sia d’ufficio (ovvero su richiesta del Pubblico Ministero), anche contro la volontà dei genitori.

La decadenza, è opportuno ricordarlo, non fa venir meno l’obbligo di mantenimento dei figli.

La casistica elaborata dalla giurisprudenza in ordine ai comportamenti pregiudizievoli per i figli minori, tali da giustificare una pronuncia di decadenza, contempla numerose ipotesi che, come si vedrà, rappresentano casi piuttosto gravi:

  • le violenze sessuali e gli abusi in famiglia, anche in assenza di una condanna in sede penale;
  • i reiterati maltrattamenti familiari verso il partner ed i figli o anche solo verso il partner. Questi ultimi, definiti quali “violenza assistita”, producono infatti pesanti ripercussioni sull’equilibrio psicofisico della prole;
  • la condotta omissiva di un genitore che, pur pienamente consapevole dei danni arrecati alla personalità psicofisica della prole dalla condotta violenta del proprio convivente, decida di continuare la coabitazione, esponendo così i propri figli al rischio di ulteriori manifestazioni aggressive;
  • l’abituare il figlio minore a frequentare persone dedite ad attività criminose, facendolo assistere alla commissione di reati, esponendolo all’uso delle armi e rendendolo edotto degli scopi criminosi di una organizzazione cui il genitore appartiene;
  • l’abuso da parte di un genitore di sostanze stupefacenti senza che egli manifesti alcuna disponibilità al proprio recupero e con conseguente disinteresse verso le esigenze del minore nonché del proprio ruolo genitoriale, con grave ed inevitabile danno per la prole;
  • il disinteresse e/o l’incapacità e/o il rifiuto di un genitore di assistere i figli, mantenerli, istruirli od educarli adeguatamente, ad esempio, restando assente in momenti significativi per i minori (vedi la nascita ed il battesimo), fino a rendersi irreperibile, privandoli di ogni assistenza, rimanendo lontano da loro e non esercitando così il suo compito di genitore né sotto il profilo educativo e dell’istruzione, né sotto il profilo del mantenimento;
  • l’inadempimento del genitore alle prescrizioni precedentemente emanate dal giudice a tutela della prole, ad esempio non provvedendo al mantenimento ed alle altre necessarie cure, rifiutandosi di partecipare agli incontri organizzati dal Servizio Sociale con i figli, impedendo la stipula con l’altro genitore di accordi ed intese diretti, sempre nell’interesse della prole, a regolare i rapporti parentali di ognuno;
  • la reciproca conflittualità tra i due genitori a seguito della cessazione della convivenza, che li porta ad ignorare i più elementari bisogni del figlio in tenera età, con conseguente paralisi gestionale/educativa dello stesso. In tal caso può essere nominato un tutore che assumerà ogni decisione occorrente alla educazione, istruzione e salute del minore;
  • il comportamento del genitore separato e non affidatario dei minori che, pendente il giudizio di separazione ed in violazione delle statuizioni del giudice, abusi dei suoi poteri, trattenendo indebitamente presso di sé i figli ed ostacolando il loro rientro presso il genitore affidatario oppure che trascuri i propri doveri diretti (delegando ai nonni l’educazione e la cura della prole durante i periodi in cui questa permane presso di lui) o infine che ponga i figli in uno stato di precario equilibrio psico-fisico, allontanandoli dal loro ambiente socio-familiare e scolastico e facendo mutare loro, radicalmente e senza valida motivazione, consolidate abitudini di vita e di condotta;
  • il comportamento ostativo del genitore superstite nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso in quanto ciò comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva ed identitaria assai significativa, esponendolo così ad un percorso molto doloroso.

Discorso a parte, invece, meritano le scelte mediche relative al minore. I genitori devono verificare che la decisione non sia di pregiudizio, anche solo eventuale, per il minore stesso per cui, ad esempio, non può essere consentita ai genitori la decisione di ricorrere per il figlio ad un trattamento medico di pura e semplice sperimentazione, trascurando l’ottima probabilità di guarigione a mezzo di un protocollo terapeutico di comprovata efficacia.  Invece, di fronte all’obiettiva incertezza tecnico-scientifica in ordine all’esito di un intervento chirurgico di natura devastante da affrontare, non costituisce condotta pregiudizievole per il minore il rifiuto di sottoporlo a tale operazione e la scelta di ricorrere a tecniche di medicina alternativa, al fine di evitare quei danni fisici e psicologici che altrimenti graverebbero sul figlio.

Anche in tema di scelte religiose per il minore, l’indottrinamento del figlio secondo un credo integralista ed intransigente fino al fanatismo pur non potendo, per ciò solo, costituire presupposto per la decadenza dalla potestà, può indurre il giudice ad incaricare un consultorio familiare di controllare l’attività pedagogica del genitore, affinché possa trasmettere al minore una scala di valori, esenti da eccessi fideistici e compatibili con una sua crescita equilibrata, che consentano al minore stesso di compiere, in futuro, con libertà e consapevolezza, le proprie definitive scelte religiose.

Infine lo stato di detenzione di un genitore non può, di per sé solo, determinare una pronuncia di decadenza. Il Giudice è tenuto ad effettuare una verifica, nel caso concreto, in ordine alla sussistenza di condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli tali da richiedere detta pronuncia, che può essere ad esempio essere giustificata nel caso in cui il padre di due minori, ancora preadolescenti, con la sua scelta di vita e la sua condotta, ha determinato un grave e perdurante pregiudizio all’equilibrato sviluppo personale dei figli e si è rivelato del tutto inidoneo a svolgere adeguatamente la funzione educativa.

Invece non sono stati ritenuti elementi fondanti la decadenza dalla responsabilità genitoriale      la grave malattia mentale del genitore, la convivenza del genitore con persona al figlio non    gradita, l’allegazione di motivi burocratici connessi col progettato trasferimento del genitore in altra città, l’asserito stato di invalidità parziale, la scelta di una dieta vegana per il figlio minore, ove questa sia correttamente eseguita secondo le indicazioni degli specialisti, sì da non creare alcun pregiudizio per la crescita del bambino.

Da ultimo, non sono stati ritenuti sussistenti gli estremi per la declaratoria della decadenza a carico di una madre tossicodipendente che aveva fatto uso di sostanze stupefacenti durante la gravidanza, trasmettendo al figlio la sieropositività, che non svolgeva attività lavorativa, che non si curava del proprio figlio ed era stata altresì in carcere per aver commesso alcuni gravi reati allo scopo di procurarsi la droga. Ciò in quanto nel giudizio di decadenza era emersa chiaramente la sua reale volontà di liberarsi dalla tossicodipendenza mediante il ricorso all’ausilio dei Servizi Sociali, nonché un interessamento costante, certo, definitivo e  intenso per la salute e lo sviluppo dei suoi figli.

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