Diritto di famigliaL’infedeltà virtuale

14/02/20211
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L’infedeltà virtuale non è meno vera di quella reale, anche per la legge.

di Antonella Tarroni

Prima della riforma del diritto di famiglia la fedeltà coniugale era un concetto di natura pubblicistica ed era considerata una tutela del decoro e del prestigio dei coniugi.

Infatti l’adulterio e il concubinato costituivano reati proprio perché si riteneva violassero questi valori di decoro e prestigio dell’istituzione matrimoniale.

Addirittura il dovere di fedeltà persisteva anche durante la separazione e il coniuge che intratteneva una relazione extraconiugale era sanzionabile se il tradimento, per le sue modalità, potesse costituire ingiuria grave per l’altro coniuge.

Questo accadeva perché si riteneva di dover tutelare l’onorabilità formale della famiglia, cioè la rispettabilità sociale. Paradossalmente le relazioni adulterine segrete non erano sanzionabili.

 

L’infedeltà nella riforma del diritto di famiglia

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, invece, tutto è cambiato e da allora la famiglia è tutelata in funzione delle persone che la compongono.

Questo cambiamento ha determinato un mutamento radicale del contenuto dei diritti e dei doveri reciproci dei coniugi che ora sono chiamati a tenere un comportamento diverso,  la cui legge fondamentale è costituita dallo svolgimento della personalità di ciascuno all’interno del gruppo familiare.

I concetti di fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione vengono, dunque, ridefiniti alla luce del principio di tutela costituzionale della persona.

 

infedeltà virtuale separazioneDall’infedeltà all’obbligo di lealtà

In particolare la fedeltà si è trasformata, sostanzialmente, in un obbligo di lealtà, ovvero nella dedizione materiale e spirituale reciproca allo scopo di instaurare una completa comunione di vita, nell’ambito della quale, l’esclusiva sessuale costituisce solo un aspetto.

Il bene tutelato non è più l’onore o il decoro dei coniugi, bensì il rapporto di fiducia tra loro, inteso come accordo e stima reciproci.

 

Internet e l’infedeltà virtuale

Pertanto, vista la metamorfosi del dovere di fedeltà, una relazione virtuale, vissuta soltanto su internet, o anche il semplice tentativo di instaurare una relazione extraconiugale e persino una relazione platonica, costituiscono condotte lesive del dovere di fedeltà e potrebbero condurre ad una pronuncia di addebito della separazione, a carico del coniuge cui siano imputabili.

Il tradimento on line in sostanza equivale al tradimento reale. La più recente giurisprudenza prevede infatti che chi flirta sui social network può subire la domanda di separazione giudiziale con addebito, proprio come nel caso dell’adulterio reale.
Pertanto anche il coniuge che si ritiene leso da messaggini hot o da chat ambigue, può domandare la separazione per violazione dei doveri disciplinati dall’articolo 143 del codice civile con particolare riferimento a quello di fedeltà.

In questo caso, però, la legge stabilisce comunque che l’addebito della separazione è possibile solo se l’infedeltà, reale o virtuale che sia, è stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto. Le conseguenze – che non tutti coloro che tradiscono o flirtano virtualmente conoscono – sono piuttosto rilevanti: il coniuge a cui è stata addebitata la separazione perde sia il diritto di ricevere un eventuale assegno di mantenimento (qualora ne avesse diritto) sia i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.

 

La prova dell’infedeltà virtuale

Ma come si prova l’infedeltà virtuale? Si prova certamente tramite gli sms pervenuti sul cellulare del coniuge e/o tramite i messaggi scambiati nelle chat dei vari social network quali Facebook, Instagram, Whatsapp, Viber, Telegram etc.

A questo punto però il problema si sposta su un altro piano.

Entra in gioco, infatti la compatibilità di queste prove con il diritto alla privacy di ciascun coniuge.

La  giurisprudenza penale è molto rigorosa e punisce i reati di violazione e sottrazione di corrispondenza e quelli di interferenze illecite nella vita privata.

È legittimo produrre in giudizio una foto o un messaggio sottratti illegalmente all’altro coniuge solo quando la prova sia l’unico mezzo a disposizione per far valere le proprie ragioni, oppure quando l’altro coniuge ha fornito il consenso espresso o tacito all’ utilizzo dello strumento informativo attraverso cui si è appresa la violazione dell’obbligo di fedeltà.

Questo è il caso, ad esempio, del computer familiare utilizzato da entrambi i coniugi e privo di password o del telefono cellulare in uso comune ai coniugi e via dicendo.

Non c’è problema invece sull’utilizzo di foto o messaggi che il coniuge infedele abbia pubblicato nelle pagine pubbliche dei social network come Facebook o Instagram. Questi costituiscono prove valide perché vanno considerate come informazioni conoscibili da terzi, a differenza delle chat (come Messenger, Instagram direct e simili), che sono assimilate alla corrispondenza privata, nelle sue diverse forme.

È altrettanto legittimo l’utilizzo in giudizio di materiale specifico e non equivoco raccolto da investigatori privati e comprovante la reiterata violazione da parte dell’altro coniuge dell’obbligo di fedeltà, sempre che i dati sensibili utilizzati nella prova siano strettamente pertinenti alla causa e all’oggetto del giudizio e non eccedano né le finalità né i limiti cronologici necessari al loro perseguimento.

 

infedeltà virtuale chat separazioneInfedeltà virtuale o infedeltà reale, c’è differenza?

In conclusione con l’equiparazione del tradimento virtuale a quello reale, la Giurisprudenza mette fine alla differenza di trattamento tra tra chi abbia una “vera” relazione sentimentale e/o sessuale con una persona diversa dal coniuge,  anche se una tantum, e chi trascorre giornate intere in chat o sui social network con la mente impegnata verso un’altra persona, scambiando con lei decine o centinaia di messaggi al giorno e inviando foto o contenuti più o meno hard.

Come si giustificherebbe una differenza nel trattamento dal punto di vista legale? Perché solo il primo comportamento e non anche il secondo dovrebbe avere conseguenze sulla separazione?

Il tradimento è anzitutto un fatto mentale e, insieme, sentimentale.

Vivere l’infedeltà implica avere testa e cuore occupati, parzialmente o totalmente, da una persona diversa da quella che si è sposata.

Se da questo nasce una relazione fisica poco cambia, anzi forse è molto più sano, oltreché coraggioso, vivere l’adulterio fino in fondo, invece che trascorrere ore a scrivere ossessivamente ad un’altra persona, senza mai incontrarla, guardarla e vivere con lui/lei un pezzo di vita vera.

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