Diritto di famiglianewsDalla separazione per colpa alla separazione con addebito

21/07/20201
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La “vecchia” separazione dei coniugi per colpa altro non era che la separazione per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, il che significava che nella disciplina codicistica originaria (ovvero il codice civile del 1942), la separazione giudiziale tra due coniugi era prevista solamente per determinate cause che erano riconducibili a gravi violazioni dei doveri familiari e del matrimonio: adulterio da parte del marito o della moglie, volontario abbandono del coniuge, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi verso il coniuge, mancata fissazione della residenza da parte del marito, condanna penale superiore a cinque anni.

Pertanto, se mancavano questi elementi, il giudice non poteva pronunciare la separazione che si configurava, quindi, come una sorta di sanzione per i fatti commessi da uno dei due coniugi.
Non era infatti previsto, tra le cause di separazione, il “fallimento oggettivo” del matrimonio.

In sostanza quest’ultimo istituto ruotava attorno ad una concezione autoritaria e gerarchica della famiglia, in forza della quale non ci si poteva sottrarre agli obblighi derivanti dal matrimonio (e quindi separarsi) se non con il verificarsi di determinate cause tassative.
Solo con la legge sul divorzio (Legge n. 898 del 01/12/1970) e con la riforma del diritto di famiglia (Legge n. 151 del 1975) questa vecchia disciplina venne abrogata.
Oggi la separazione per colpa non esiste più, sono state eliminate quelle cause tassative che determinavano la possibilità di ottenere la separazione giudiziale e sono state sostituite dalla norma contenuta nell’articolo 151 del Codice Civile. Nel comma 1 di tale articolo viene infatti indicato che “La separazione può essere chiesta quando si verificano,anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
E’ stato quindi eliminato completamente il concetto di “colpa” ed è stato sostituito con il principio di “consenso”, fondando la causa della separazione sulla impossibilità di continuare la convivenza o sulla presenza di comportamenti che potrebbero avere ripercussioni gravi sull’educazione dei figli.
Il secondo comma dell’art.151 c.c. ha introdotto poi la possibilità di richiedere al giudice l’addebito all’altro coniuge quando è questi ad aver determinato, con i suoi comportamenti, l’intollerabilità della convivenza coniugale. Ma è una richiesta solo ulteriore ed eventuale che, a differenza della “colpa”, non condiziona la pronuncia o meno della sentenza di separazione. Invero sulla natura dell’addebito sono sorte molte discussioni: alcuni ritengono che abbia natura di sanzione (come quella per colpa), tanto è vero che da esso discendono conseguenze quali la perdita dei diritti ereditari e dell’assegno di mantenimento, altri invece reputano che l’addebito abbia solo la funzione di determinare una soluzione equilibrata alla vicenda che ha condotto alla separazione, evitando al coniuge che ha subìto la separazione a causa dei comportamenti contrari ai doveri matrimoniali posti in essere dall’altro, di dovere continuare ad essere legato a lui/lei da obblighi di assistenza e vincoli di carattere ereditario.

Ma per meglio comprendere la portata decisamente rivoluzionaria della modifica dell’art. 151 c.c. operata dall’art. 33 della Legge 151/1975, è necessario illustrare in quale contesto sociale si è inserita la riforma del diritto di famiglia che veniva approvata il 22 aprile 1975, dopo un tormentato iter parlamentare, durato ben otto anni.

Commentando le grandi novità introdotte dal legislatore, la senatrice comunista Giglia Tedesco, a cui in seguito sarebbe stato affidato il compito di portare in aula il testo del progetto di legge sull’aborto (1978), in quell’occasione sottolineò come le norme introdotte non solo avrebbero consentito di meglio regolare i rapporti interni alla famiglia, ma avrebbero funzionato da battistrada per l’affermarsi di un più generale rinnovamento dei costumi nazionali.

Pur ammonendo i lettori a non pretendere troppo dalla riforma – che di per sé non aveva la forza di rivoluzionare la mentalità degli italiani – la senatrice si diceva però convinta che quel giorno si fosse realizzato un passo decisivo sulla strada della modernizzazione del paese (Terreno avanzato di lotta, in «Rinascita», n. 18, 2 maggio 1975, p. 10). Del resto, nel giro di pochi anni l’Italia stava davvero mutando pelle. Se per tutti gli anni Sessanta i matrimoni civili non avevano mai raggiunto il 2% del totale, nel 1972 questi balzarono al 7,3% (crescendo progressivamente fino al 12% della fine decennio). E che dire dei costumi sessuali? Se appena un decennio prima i Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini avevano avuto il merito di squadernare l’evidente arretratezza della società, a metà di quello successivo tutti i sondaggi evidenziavano quanto vigorosa fosse stata la trasformazione dell’opinione delle donne rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il proprio ruolo, il valore della verginità e dell’amore extraconiugale. Il fatto è che, in un’Italia che ancora si ritrovava a sussultare per le tenere strofe in musica di 4 marzo 1943, e che in quello stesso 1971 doveva attendere la sentenza della Corte Costituzionale per vedere finalmente legalizzata la vendita della “pillola”, si era ormai ben radicato il movimento femminista, capace di incalzare i partiti della sinistra laica e mobilitare un’opinione pubblica nazionale sempre più secolarizzata.

All’epoca della sua approvazione il nuovo diritto di famiglia non suscitò però l’attenzione che avrebbe meritato: troppo ingombrante, anche per l’aspetto di grande battaglia simbolica tra modi radicalmente differenti di concepire il ruolo della donna nella società, era infatti il tema della legalizzazione dell’aborto, che proprio a metà del decennio il femminismo iniziava ad organizzare in forma consapevolmente politica. Eppure si trattava di una conquista rilevantissima, che avviava una vera e propria rivoluzione dei rapporti tra i coniugi.

Ancor più che l’impossibilità di sciogliere legalmente il matrimonio, quel che colpiva nella disciplina codicistica italiana, evidente segnale dell’indiscusso prevalere di una mentalità maschilista e patriarcale, era infatti il contesto di completa subordinazione della moglie e dei figli al marito. Ed anche quando, sul finire dell’Ottocento, con più forza si cercò di introdurre l’istituto del divorzio, ciò avvenne esclusivamente in quanto riflesso della cultura politica anticlericale di una parte della classe dirigente liberale. Si prendano ad esempio le riflessioni di Giuseppe Manfredini, redattore della voce famiglia all’interno del Digesto italiano (1895). Dopo avere lamentato l’innaturalità degli «artifizi gesuitici» ed essersi schierato contro la corruzione prodotta dal concubinato (conseguenza dell’impossibilità di separarsi legalmente, anche in caso di fallimento accertato del matrimonio), il noto giurista affermava:

L’Italia non può tollerarlo più a lungo. Essa si è emancipata dal giogo straniero, deve emanciparsi e presto anche dalla falsa morale cattolica, che, sotto la forma dell’indissolubilità costrittiva del matrimonio e, benedette dal sacramento, nasconde l’iniquità e l’immoralità le più nefande.

Il fallimento di un matrimonio continuava quindi ad essere considerato come un’eccezione alla regola, il cui eventuale capitare non doveva in ogni caso seminare dubbi rispetto alla “naturalità” dell’istituto coniugale. E allo stesso modo, benché la legge prevedesse la possibilità per una moglie di chiedere la separazione (ma solamente in presenza di una colpa grave, rigidamente definita e “oggettiva”), si seguitò a considerare come scontata la superiorità dell’uomo all’interno della famiglia. La faticosa evoluzione dei costumi sociali, puntualmente segnalata dai tanti e unidirezionali interventi dei pretori e dei giudici, che punteggiano la storia di questo paese tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ci mostrano bene quanto faticoso fu il percorso di riforma che avrebbe condotto al nuovo diritto di famiglia del 1975.

Cancellato il concetto di separazione per colpa, che nonostante il variare delle interpretazioni non può in alcun modo essere confuso con la richiesta di attribuzione di un eventuale addebito, lo scioglimento dell’obbligo matrimoniale si configura oggi come un rapporto alla pari, tra individui dotati di pari diritti e uguali doveri. A partire dalla possibilità, concessa a ciascuno dei due coniugi, di avviare il percorso di separazione.

Avv. Antonella Tarroni

Prof. Andrea Baravelli (professore associato di Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Ferrara)

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