Nei casi di genitori separati o divorziati con figli minori, il lockdown introdotto dal D.P.C.M. n. 11 del 08/03/2020 per far fronte all’emergenza Covid 19 sta creando numerose problematiche legate ai provvedimenti sempre più stringenti di limitazione della libertà di spostamento ed al loro contemperamento con il diritto del minore alla bigenitorialità.
Ed ecco che noi avvocati ci troviamo sempre più spesso a dover fornire risposte pronte sia al genitore collocatario che ci domanda se è possibile la sospensione degli incontri tra i figli e l’altro genitore, invocando il diritto alla salute dei minori, sia al genitore non collocatario che, al contrario, pretende che gli incontri si svolgano regolarmente, in ottemperanza a quanto stabilito nel titolo giudiziale.
Il Governo, con una nota del 10/03/2020 sul proprio sito, ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
È trascorso oltre un mese dal D.P.C.M. n. 11 del 08/03/2020 e dalla sopra citata nota del Governo e diversi tribunali si sono già pronunciati sulla problematica “visite”.
La decisione di Milano
Il primo è stato il Tribunale di Milano il quale, sulla scia della linea governativa, con decreto datato 11/03/2020, ha disposto che i genitori dovessero attenersi alle modalità di visita previste in sede di separazione consensuale, ritenendo che le visite ai figli rientrassero tra le situazioni previste dall’art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. n. 11 del 08/03/2020 ovvero gli “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
La decisione di Bari
Al contrario, altra giurisprudenza di merito ha contestato la portata normativa delle indicazioni di cui alla nota del Governo, come ad esempio ha fatto il Tribunale di Bari il quale, con ordinanza del 26/03/2020, ha ritenuto che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone stabilite per ragioni sanitarie ed ha disposto conseguentemente la sospensione delle visite paterne e l’esercizio del diritto di visita del padre tramite gli strumenti della videochiamata o di Skype.
E ancora altri tribunali, sulla stessa lunghezza d’onda, hanno sospeso gli incontri tra il minore ed il genitore non convivente, sostituendoli con modalità di videochiamata o similari. Così, oltre alla decisione sopra richiamata si sono espresse anche: Corte d’Appello di Bari 26/03/2020; Corte d’Appello di Lecce 20/03/2020; Corte d’Appello di Bari 16/03/2020; Tribunale di Napoli 26/03/2020 il quale ha ritenuto che nell’attuale contesto di divieti alla circolazione imposti dalla normativa sia nazionale sia regionale, la disciplina delle visite non possa più prevedere gli spostamenti dei minori e pertanto la frequentazione genitori/figli sarà assicurata con colloqui da remoto anche mediante videochiamata; Tribunale di Matera 12.3.2020 che ha ritenuto che nel bilanciamento tra l’interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con il padre e quello a restare in casa per evitare il rischio del contagio, debba prevalere quest’ultimo, in quanto funzionale alla tutela del superiore interesse della salute, anche in considerazione del limitato periodo temporale di sacrificio del rapporto padre/figlio.
La decisione di Verona
Un po’ fuori dal coro è la decisione del Tribunale di Verona del 27 marzo 2020, il quale ha stabilito che nell’attuale periodo di emergenza essendo opportuno limitare gli spostamenti, va disposto d’ufficio che i figli restino presso ciascun genitore per due settimane consecutive.
Anche il Tribunale di Treviso con decisione del 3 aprile 2020, nel ripristinare il regime di affidamento e collocazione dei minori, ha evidenziato come i pericoli di diffusione del contagio legati allo spostamento dei minori fra le abitazioni dei genitori sono talmente contenuti da dover soccombere di fronte alla necessità di evitare strumentalizzazioni della situazione e a quella di garantire alle relazioni familiari il proseguimento della normalità.
Ma cosa accade nel caso degli incontri “protetti”, ossia mediati dai Servizi sociali?
Su questi si è pronunciato il Tribunale di Terni il 30/03/2020 autorizzando lo svolgimento di tali incontri solo con modalità video tramite Skype o Whatsapp, con l’assistenza da remoto degli operatori dei Servizi sociali. Al contrario il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto del 3/04/2020, ha invitato il Servizio Tutela Minori a riferire circa la decisione, presa nel caso di specie, di sospendere gli incontri protetti alla luce delle problematiche relative alle misure sanitarie adottate in relazione al Covid 19. In sostanza, per tale Servizio, il padre dovrebbe accontentarsi delle videochiamate. In attesa di conoscere le motivazioni del Servizio Tutela Minori, per il Tribunale vi è comunque una certezza: le ragioni giustificative della sospensione dei rapporti padre/figli non possono discendere da valutazioni di opportunità ma solo da preclusioni normative.
In conclusione, non esistendo una norma chiarificatrice che disciplini in maniera univoca la prevalenza, o meno, della genitorialità congiunta rispetto alla tutela della salute pubblica, la giurisprudenza, come spesso accade, sta cercando di colmare tale vuoto normativo con un orientamento che tende sempre di più a sostituire gli incontri di persona con quelli “da remoto”. Chiaramente nulla potrà sostituire un incontro vero tra un genitore ed un figlio, nulla potrà sostituire un abbraccio tra loro e, laddove sia possibile incontrare i figli in sicurezza, gli incontri di persona sono certamente da prediligere.
Fermo restando che il citato vuoto normativo può essere sempre superato attraverso l’accordo diretto tra i genitori prima ancora che attraverso una soluzione in sede conflittuale, è comunque auspicabile, attesa la rilevanza della questione, che il Governo ed il Parlamento chiariscano una volta per tutte la legittimità degli spostamenti per le visite ai figli ed i ricongiungimenti familiari, ovviamente con le cautele del caso per ridurre il rischio di diffusione del contagio, fatti salvi gli obblighi di quarantena.
In ogni caso, nel preminente interesse dei minori ed al di là delle norme di diritto, il senso di responsabilità e la prudenza dovrebbero indurre il genitore “più esposto” al rischio di contagio – per ragioni sanitarie o perché convivente con soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili – a giustificare la sospensione dei rapporti con il figlio.