Diritto di famigliaL’ascolto del figlio minore

17/07/20201
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L’ascolto del minore nelle procedure che lo riguardano è o non è obbligatorio?

Cosa accade se il minore non viene ascoltato?

Qual è l’età sotto la quale il minore non può essere ascoltato? Come viene ascoltato?

E infine, quali effetti discendono dalle dichiarazioni che egli rilascia?

Nel 2009 le Sezioni Unite della Cassazione sancirono l’obbligatorietà dell’audizione del minore da parte del giudice designato a decidere sull’affidamento dello stesso e, nel caso in cui il giudice ne avesse omesso l’audizione ritenendo che il minore non fosse provvisto delle sufficienti capacità di discernimento, avrebbe dovuto spiegare in modo adeguato tale scelta, pena la nullità del procedimento per violazione del principio del giusto processo e del contraddittorio.

Nel 2012 “a tagliare la testa al toro”, intervenne l’art. 315 bis c.c. (introdotto dalla L. 219/2012) che stabilì che il minore ultradodicenne ed anche quello di età inferiore se capace di discernimento, ha il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Ergo, tale incombenza è un atto dovuto da parte del giudice.

Altra importante norma di riferimento è l’art. 337 quinquies c.c. inserito dal Dlgs 154/2013 il quale disciplina la procedura di ascolto del minore.

Innanzitutto quando si parla di “ minore infradodicenne capace di discernimento” si intende il minore più piccolo dei 12 anni con attitudine a riconoscere quanto avviene al di fuori della sua sfera personale, nonché la sua capacità di comprendere le proprie esigenze, di esprimere una decisione consapevole ed operare scelte adeguate. Si tratta di una valutazione questa che deve necessariamente essere affidata ad un esperto, di regola uno psicologo.

Vi sono casi, però, in cui il minore non viene ascoltato ossia quando il giudice ritenga che l’ascolto sia manifestamente superfluo oppure in contrasto con il superiore interesse del minore, potendo arrecargli pregiudizio. In entrambi i casi la valutazione viene affettuata dal giudice ma nel secondo caso (possibile pregiudizio al minore) egli si avvale dei suggerimenti di un esperto o di una relazione del proprio consulente tecnico.

Il minore viene preferibilmente ascoltato mediante ascolto diretto in quanto per il giudice vedere fisicamente il minore, ascoltarlo e studiare le sue reazioni è fonte di conoscenza. L’ascolto del minore è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti ed altri ausiliari al fine di avere un supporto sia nella conduzione che nella valutazione dell’ascolto. Per ausiliari si intendono gli esperti in scienze psicologiche e pedagogiche.

Prima di procedere all’ascolto il giudice deve informare il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Già la Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996 prevedeva che al minore doveva essere comunicato dal giudice il suo diritto ad essere ascoltato nel processo e ad esprimere la propria opinione, le ragioni del suo coinvolgimento nel processo, gli esiti possibili del giudizio, informandolo che essi non necessariamente corrisponderanno a quanto da lui espresso o desiderato.

Le udienze di audizione dei minori si devono svolgere a porte chiuse e in un ambiente adeguato a tutelare la sua serenità, la sua riservatezza e la sua libertà di opinione.

I Tribunali debbono dotarsi di un’aula apposita, divisa in due stanze separate da uno specchio unidirezionale in modo tale che il minore venga ascoltato dal giudice, eventualmente alla presenza di un esperto ma preferibilmente senza la presenza dei difensori delle parti e dei genitori i quali, per partecipare, devono sempre essere autorizzati dal giudice.

Nella redazione del verbale oltre ad essere riportate le dichiarazioni del minore, va descritto anche il suo contegno, le titubanze, gli sguardi, le pause, le incertezze nella risposta, il pianto. Può essere effettuata anche una videoregistrazione dell’ascolto.

E’ bene precisare che deve trattarsi di ascolto e non di audizione. Il primo, infatti, comporta l’acquisizione delle dichiarazioni e delle opinioni del minore, la seconda invece la proposizione di domande da parte del giudice.

Che valenza ha l’ascolto del minore? L’opinione del minore ha semplicemente la funzione di utile elemento per la decisione sulle questioni che lo riguardano ma non ha alcuna efficacia vincolante per il giudice il quale potrà anche disattendere la sua volontà. In ogni caso, qualunque decisione egli assuma,  dopo avere prestato orecchie ed attenzione a ciò che il minore vuole esprimere, sarà in grado di modularla meglio nel rispetto dell’interesse del minore medesimo.

 

avv. Antonella Tarroni

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